La Sent. Corte Cost. 24/02/2022, n. 43 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, della L. 02/08/2004, n. 210 e l’art. 1, comma 1, lettera d), del presente decreto, nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire.

Dalla redazione