Ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172) il presente articolo si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima del 03/08/2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli artt. 99, comma 3, e 102, comma 1, del presente decreto continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31/12/2017.

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