N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 23/12/2014, n. 190, così recitava:

"Art. 4. (Verifica equilibri strutturali delle regioni) — 1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all’attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’indebitamento."

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