N377 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 16/06/2023, n. 82, così recitava:

"Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 247.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell’articolo 247.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

4. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale."

Dalla redazione