Comma inserito dall’art. 1, comma 53, della L. 28/12/2015, n. 208; modificato dall’art. 3-quater, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58) e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 780, della L. 27/12/2019, n. 160.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla L. 160/2019.

Il presente comma così recitava:

“6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.”

Dalla redazione