Articolo abrogato dal D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116).

L’articolo 4-quinquiesdecies così recitava:

Art. 4-quinquiesdecies - Disposizioni per la produzione della “mozzarella di bufala campana” DOP

1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della “mozzarella di bufala campana”, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.”

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