Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente comma. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.L. 30/12/2023, n. 215, il presente termine, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15), le disposizioni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15), le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 23/07/2021, n. 105 (L. 16/09/2021, n. 126), le disposizioni di cui al presente comma, continuavano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 23/07/2021, n. 105 (L. 16/09/2021, n. 126), le disposizioni di cui al presente comma, non si applicavano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

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