Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, come modificato dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, così recitava:

Art. 14 - (Disposizioni in materia di standard tecnici)

1. Non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.”

Dalla redazione