Ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, del D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21), entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al presente articolo, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale “Bagnoli-Coroglio” ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate al 30/12/2015, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del presente articolo.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172) ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui al presente articolo, sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l’anno 2017.

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