N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
All’articolo 28, al comma 1, le parole “in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato” sono state abrogate dalla L. del 24/03/2012, n. 27 (D.L. del 24/01/2012 n.1)

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