Articolo abrogato dalla L. 06/08/2015, n. 125. La L. 06/08/2015, n. 125 ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.” L’articolo 1 così recitava: “Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono aggiunte le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";

b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" è aggiunta la seguente: "preliminare alla raccolta";

c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".”

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