N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 00/06/2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art. 2, comma 1, D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185, così recitava:

"Art. 8

Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'art. 7 del presente decreto deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 76, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.

Fino al 31 dicembre 1984 le determinazioni del consiglio comunale sulle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione alla lottizzazione, proposte ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, da proprietari che rappresentino almeno i 3/4 del valore dell'imponibile catastale delle aree interessate, devono essere comunicate non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento delle istanze stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dall'amministrazione comunale, o dalla scadenza del termine indicato nel nono comma del presente articolo.

L'istanza di lottizzazione ha effetti vincolanti anche per i proprietari che non hanno aderito al piano di lottizzazione. I proprietari dissenzienti possono proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura dei proponenti o dalla pubblicazione nel foglio annunzi legali. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni senza che il consiglio comunale abbia emesso alcuna determinazione, le opposizioni stesse si intendono respinte.

Il provvedimento negativo emesso sulle istanze di lottizzazione o la richiesta di nuovi elementi possono essere motivate soltanto col contrasto con le prescrizioni urbanistiche generali ovvero con la necessità di introdurre specifiche modifiche al piano di lottizzazione.

Il potere di richiedere atti e documenti può essere esercitato dal comune una sola volta ed entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di lottizzazione.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia comunale sui progetti di lottizzazione.

Le norme contenute nel presente articolo non si applicano ai piani di lottizzazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano approvati dal consiglio comunale e assentiti dalla regione. In tal caso trascorsi 120 giorni dall'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, questa si intende assentita.

Le sanzioni contemplate dagli artt. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente art. 7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.

Restano ferme le disposizioni degli artt. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.

I provvedimenti di sequestro previsti dal codice di procedura penale relativi ad opere edilizie eseguite in conformità a formale provvedimento esplicito di assenso, qualora siano motivati esclusivamente con il contrasto del progetto relativo alla costruzione delle opere rispetto agli strumenti urbanistici, possono essere disposti solo a seguito della sospensione o dell'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del relativo provvedimento amministrativo.

I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'art. 373 del Codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.

In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste."

Dalla redazione