Ai sensi dell’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della L. 11/12/2016, n. 232 il credito d'imposta di cui al presente articolo, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 della L. 232/2016. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

Il credito d'imposta di cui al comma precedente, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel presente articolo. Entro il 02/03/2017 si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

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