Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del D.L. 17/10/2016, n. 189 (L. 15/12/2016, n. 229), come sostituito dal D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172) in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 187 del D.L. 189/2016 svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

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