N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
L’art. 1.19, relativo alla “Clausola Broker”, prevede, infatti, che: “La Società riconosce fin da ora che la provvigione al broker eventualmente individuato dall’Ente è a proprio carico; l’opera del broker verrà infatti remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dall’impresa assicuratrice e dalle imprese coassicuratrici aggiudicatarie, del presente contratto, con un’aliquota provvisionale riferita alla sola gestione dei sinistri, pari al 5% (cinque per cento), da conteggiarsi sui premi imponibili di polizza, e ciò a valere dalla prima scadenza annuale immediatamente successiva alla data di incarico a broker”.

Dalla redazione