Per quanto riguardo il c.d. “controllo di fatto” cfr. Tribunale di Venezia, decreto 10 febbraio 2011, ove si afferma che «Mentre il controllo di una società su un’altra è presunto in caso di maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, per dimostrare “l’influenza dominante” è indispensabile verificare in concreto l’andamento delle assemblee della partecipata per un arco di tempo ragionevolmente significativo, al fine di valutare se vi sia stata un’effettiva capacità di controllo da parte dell’asserita controllante».

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