Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35) la dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 284, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.

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