Articolo abrogato dall’art. 256 del D. Leg.vo 163/2006. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Effettuata la nomina degli arbitri a norma dell'articolo 150 del regolamento, nonché il deposito in acconto, di cui all'articolo 150, comma 5, di detto regolamento, il collegio arbitrale si costituisce in prima convocazione, ad iniziativa del presidente, entro i successivi quindici giorni.

2. Il presidente designa il segretario del collegio tra il personale di cui al comma 4, dell'articolo 151 del regolamento. Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi egli permette la visione e rilascia copie nei casi consentiti.

3. Della costituzione del collegio è dato atto in apposito verbale, da comunicare alle parti nei modi di cui all'articolo 11.

4. Il collegio nel verbale di costituzione determina l'oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

5. La costituzione del collegio determina a tutti gli effetti la pendenza della lite.”.

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