Articolo abrogato dall’art. 256 del D. Leg.vo 163/2006. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Il lodo deve essere pronunciato dal collegio arbitrale entro centottanta giorni dalla data di costituzione. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici.

2. Il termine è sospeso in caso di istanza di ricusazione degli arbitri e fino alla decisione in merito alla stessa.

3. Il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 820 del codice di procedura civile.

4. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta fermo, ai fini della esecutività, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

5. Il segretario dà comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del lodo.”.

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