Articolo abrogato dall’art. 256 del D. Leg.vo 163/2006. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Con ordinanza il collegio ammette i mezzi di prova dedotti dalle parti e fissa la data per il relativo esperimento, eventualmente delegando uno o più arbitri.

2. Nel procedimento arbitrale regolato dal presente decreto sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Qualora venga disposta consulenza tecnica d'ufficio il collegio o, per sua delega il presidente, nomina uno o più consulenti iscritti nell'elenco previsto dal comma 6, dell'articolo 151 del regolamento e assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal segretario del collegio, propri consulenti tecnici.

3. Le parti hanno diritto ad assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e termini fissati dall'ordinanza istruttoria.”.

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