Articolo abrogato dall’art. 256 del D. Leg.vo 163/2006. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Qualora il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, o comunque non esaurisca l'interesse alla deliberazione del lodo, il collegio arbitrale assegna alle parti i termini per il deposito delle memorie e degli atti e documenti.

2. I provvedimenti del collegio sono assunti con ordinanza.”.

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