Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D. Min. Economia e Fin. 30/06/2016 le disposizioni contenute nel presente decreto, recante le specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D. Min. Economia e Fin. 15/12/2016 le disposizioni contenute nel presente decreto, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val D'Aosta.

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