La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio-8 febbraio 1990, n. 66 (in G.U. 1a s.s. 14/2/1990, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale del 1988.

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