N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il D.P.C.M. 08/07/2003 stabilisce all’art. 3 R, comma 3, ed all’art. 4 R, comma 1, riguardo alle modalità di calcolo e di rilevazione, che tutte le misurazioni relative a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz devono essere rilevate su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano, con una media riferita a qualsiasi intervallo di 6 minuti.

Sulla base di quanto sopra riportato è quindi da ritenere che le disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 179/2012, comma 8, costituiscano una innovazione che determina in parte il superamento delle citate disposizioni del D.P.C.M. 08/07/2003 R.

Dalla redazione