Il provvedimento, in attuazione della legge quadro in materia di elettrosmog (L. 36/2001), fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e individua le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. I limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali o per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico, mentre per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate sarà emanato un successivo D.P.C.M., ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), della L. 36/2001, recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.