Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, della L. 26/04/1990, n. 86; dall'art. 1, comma 1, della L. 16/07/1997, n. 234; modificato dall’art. 1, comma 75, della L. 06/11/2012, n. 190; dall’art. 23, comma 1, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 1, della L. 09/08/2024, n. 114, così recitava:

"Art. 323. - Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Dalla redazione