Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 10/08/1944, n. 224, che ha sostituito la pena di morte con l'ergastolo.

L'articolo così recitava: "La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.

L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti."

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