N373 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480, così recitava:

"Art. 662. (Esercizio abusivo dell'arte tipografica) — Chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione."

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