Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 657. (Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata) — Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in un luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila."

Dalla redazione