Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 670. (Mendicità) — Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

 La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà."

Dalla redazione