Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L. 23/12/1993, n. 547; sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. 18/03/2008, n. 48; modificato dall'art. 19, comma 2, della L. 23/12/2021, n. 238 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 1, della L. 28/06/2024, n. 90, così recitava:

“Art. 615-quinquies. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Dalla redazione