Articolo aggiunto dalla L. 15/07/2009, n. 94 e poi abrogato dalla L. 01/10/2012, n. 172, così recitava:

"Art. 602-bis. (Pene accessorie) — La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura."

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