N31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 10, D.L. 11/04/1974, n. 99 (L. 07/06/1974, n. 220), così recitava: "Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni".

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