Il D.L. 27/09/1999, n. 330 (L. 23/11/1999, n. 438) dispone che Il termine di durata massima delle indagini preliminari, nei procedimenti in corso anteriormente al 27/09/1999, aventi ad oggetto il reato di cui al presente articolo e commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24/10/1989), è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi b) dell'art. 407 c.p.p. ("b) Notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato o di persone offese").

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