Articolo abrogato dalla L. 15/02/1996, n. 66, così recitava:

"Art. 543. (Diritto di querela) — Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi."

Dalla redazione