Articolo 1, comma 1, lettera uter) del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 per cui l’identificazione informatica è «la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’identificazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso». Articolo 64, comma 2, del citato Decreto legislativo, per cui «Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio».

Dalla redazione