Articolo sostituito dall’art. 96, della L. 19/05/1975, n. 151.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 25/11/2011, n. 322 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevedeva che la decorrenza del termine indicato nell’art. 244 del presente codice fosse sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versasse in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo rendesse incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che fosse durato tale stato di incapacità naturale.

Il presente articolo è stato successivamente, sostituito dall’art. 19, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014.

Dalla redazione