Articolo abrogato dall’art. 88, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 225. - Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.”

Dalla redazione