Comma modificato dall’art. 150, comma 1, del D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e, successivamente, dall’art. 27, comma 2, del D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025, così reciterà:

“Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.”

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