Comma modificato dall’art. 150, comma 1, del D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e, successivamente, dall’art. 27, comma 2, del D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025, così reciterà:

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.”

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