Comma abrogato dall’art. 6, comma 10, del D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139. La modifica entra in vigore dal 01/01/2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Il comma in vigore fino al 31/12/2015 così recita: “3. Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.”

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