Comma sostituito dall’art. 6, comma 1, del D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139.

La modifica entra in vigore dal 01/01/2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Il comma in vigore fino al 31/12/2015 così recita: “Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.”

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