La Sent. Corte Cost. 11/05/2001, n. 120 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato potesse aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli.

In seguito, il presente comma è stato sostituito dall’art. 38, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014.

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