N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Nel parere del 28 marzo 2007 la Commissione Consultiva osservò quanto segue:

“… quanto alla violazione della regola sul capitale sociale minimo, la Commissione ribadisce che tale regola vale non solo nel momento della costituzione della Soa, ma anche successivamente, tant’è che la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo è motivo di revoca dell’autorizzazione (art. 7, comma 2, e art. 10, comma 5, del D.P.R. 34/2000). La Commissione, al riguardo, richiama un suo precedente parere del 17 aprile 2003, in cui si osservò: «la perdita di capitale con riduzione del patrimonio netto al di sotto della citata soglia del miliardo di lire, se non costituisce di per sé causa “tipica” di scioglimento della SOA ai sensi dell’art. 2448, n. 4, cod. civ., rappresenta una causa di revoca dell’autorizzazione ad operare come SOA ex art. 10, comma 5, del D.P.R. 34/2000 e, conseguentemente, una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2448, n. 2, cod. civ.»”.

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