Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 20/07/2007, n. 17
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[Premessa] |
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 R l’espressione “non ricompresi fra le infrastrutture strategiche, i progetti di” è sostituita dalla seguente: “con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli”. 2. Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente: “2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedali |
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Art. 2 - Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. La rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla segu |
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Art. 3 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “pa |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’espressione: “lavori pubblici di competenza regionale di cui all’arti |
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Art. 5 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiun |
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Art. 6 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione: “a soggetti di propria |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: “Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo”. |
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Art. 8 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seg |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 10 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 pr |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “decentrata” è soppressa. 2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 d |
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Art. 12 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito |
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Art. 13 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “i |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente: “2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente: “1. L’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell’organo tecnico |
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Art. 17 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 |
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Art. 18 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione |
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Art. 19 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo l’espres |
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Art. 20 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “e |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente: |
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Art. 22 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti: “Art. 31 bis - Offerte anomale 1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all’articolo 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l’interess |
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Art. 23 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole &ldq |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro”. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “per gli interventi da realizzare mediante l’utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d’asta o da economie nonché” sono soppresse; b) le parole: “purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l’importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che detti interventi e lavori complementari: 1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste; |
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Art. 25 - Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente: “Art. 33 bis - Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regiona |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)”; b) le parole: &ld |
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Art. 27 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente: “1. Le |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, d |
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Art. 29 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono aggiunte, in f |
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Art. 30 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: “c) assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell’ente appaltante o concedente per le pre |
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Art. 31 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente: “1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali pri |
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Art. 32 - Inserimento del Capo VII bis1. Dopo il Capo VII della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente: “CAPO VII bis - Leasing immobiliare Art. 46 bis. - Procedure di realizzazione 1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si |
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Art. 33 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono inserite, all’inizio, le pa |
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Art. 34 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l& |
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Art. 35 - Modifica all’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la |
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Art. 36 - Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: “stabilendo” è sostituita dalla seguente “e”; |
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Art. 37 - Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente: “1. L’erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità: a) nella misura del cinquanta per cento a seguito dell’adozione del provvedimento della |
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Art. 38 - Modifica all’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “o |
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Art. 39 - Abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. L’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato. |
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Art. 40 - Abrogazione dell’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. L’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato. |
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Art. 41 - Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato. |
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Art. 42 - Modifica all’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Dopo il comma 8 dell’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiu |
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Art. 43 - Inserimento dell’articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Dopo l’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente: “Art. 70 bis - Verifica preventiva dell’interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale |
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Art. 44 - Modifica all’articolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. All’articolo 76, comma 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: “del |
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