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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 31/10/1980, n. 88
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[Premessa](n.d.r. : La L.R. del 13/08/2 |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità).La Regione Veneto con la presente legge, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, di potenziare l'impresa diretto-coltivatrice a conduzione familiare, di elevare la produttività delle aziende, di mante |
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Art. 2 - (Approvazione del progetto agricolo alimentare)È approvato il progetto agricolo alimentare per il periodo 1979-82, allegato alla presente leg |
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Art. 3 - (Criteri generali)Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le iniziative devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui al titolo terzo della presente legge, e con i piani delle Comunità Montane, ove esistenti. Gli investimenti agrari e fondiari devono essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale, formato secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale, t |
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Titolo II - Criteri e modalità per la concessione delle provvidenze |
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Art. 4 - (Beneficiari)Fatte salve le disposizioni particolari previste nei successivi articoli, possono fruire delle provvidenze previste dalla presente legge i seguenti soggetti: 1) le imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate; |
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Art. 5 - (Priorità)Nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge verrà accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, lett. c), della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 . La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge dovrà, comunque, rispettare il seguente ordine di precedenza: |
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Art. 6 - (Norme procedurali)La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale, formulato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, o del secondo comma dell'art. 3 della presente legge, può avere luogo anche prima del provvedimento di concessione delle provvidenze, purché sia iniziata successivamente alla approvazione del piano. La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale non ancora approvato, può aver luogo previa autorizzazione provvisoria da parte dell'Amministrazione competente. Le autorizzazioni provvisorie di competenza dell'Amministrazione regionale sono rilasciate dal Coordinatore del Dipartimento competente. L'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole è consentito anche prescindendo dall'autorizzazione provvisoria, purché successivo alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze. L'anticipata realizzazione delle iniziative di cui ai commi precedenti non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte dell'Amministrazione competente né da diritto a precedenze o priorità. Per le iniziative riguardanti le strutture a carattere collettivo e le infrastrutture aventi natura di miglioramento fondiario - a esclusione di quelle previste dal successivo articolo 28, lettera b) per l'adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico - la Giunta regionale determina, per ciascun settore d'intervento, le opere da ammettere alle provvidenze, l'importo massimo della spesa ritenuta ammissibile e le misure dei benefici, nonché i termini e le condizioni nei quali |
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Art. 7 - (Concessione dei benefici)Successivamente alla approvazione dei piani zonali, la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, f |
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Art. 8(omissis) N6 |
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Titolo III - Piani zonali di sviluppo agricolo |
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Art. 9 - (Ambito territoriale dei piani zonali di sviluppo agricolo)L'ambito territoriale del piano zonale di sviluppo agricolo è una area vasta formata da uno o più comprensori di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, definita con riferimento alle necessarie politiche di riequilibrio e di sviluppo a livello sociale, produttivo e territoriale. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente di Sviluppo Agr |
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Art. 10 - (Contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)Il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce lo strumento di individuazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative di sviluppo agricolo a livello comprensoriale o intercomprensoriale, in rapporto alle concrete possibilità di sviluppo degli altri settori ed in armonia con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale. A tal fine il piano zonale individua le azioni e determina le direttive di intervento in merito: |
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Art. 11 - (Formazione ed approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo)Entro 180 giorni dalla approvazione della delimitazione territoriale del piano zonale di sviluppo agricolo, di cui al precedente art. 9, l'ESAV, osservando le priorità fissate dal P.R.S. e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, predispone, per ciascun ambito territoriale, una proposta di piano zonale, con la collaborazione d |
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Art. 12 - (Compiti del Comitato Consultivo Comprensoriale)Il Comitato Consultivo Comprensoriale, costituito a norma dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, in ciascun Comprensorio o Comunità Montana, è organo di consultazione e di partecipazione permanente alla programmazione agricola del Comprensorio o della Comunità Montana. |
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Art. 13 - (Piano zonale di sviluppo agricolo e piani di altri enti pubblici)Al piano zonale di sviluppo agricolo devono adeguarsi i piani di tutti gli enti comunque operanti nel |
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Art. 14 -(Piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici)I Comuni debbono adeguare i propri strumenti urbanistici tenendo conto delle scelte territoriali indi |
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Art. 15 - (Durata e modificazioni al contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)I piani zonali di sviluppo agricolo dovranno avere la durata di cinque anni. Durante il periodo di validit&agr |
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Art. 16 -(Attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste ai Comprensori ed alle Comunità Montane)Nei termini di quanto previsto dal precedente art. 7, ai Comprensori e alle Comunità Montane per |
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Art. 17 -(Finanziamento del piano zonale di sviluppo agricolo)La dotazione finanziaria per l'attuazione degli interventi relativi alle funzioni attribuite ai Compr |
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Art. 18 - (Norme transitorie per l'adozione e la gestione dei piani)Qualora i Consigli di Comprensorio non siano costituiti, in tutto o in parte, nelle aree oggetto dei |
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Titolo IV - Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, valorizzazione e qualificazione della professionalità agricola |
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Art. 19 - (Carattere del Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura)Il Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura è prestato sulla base di programmi di durata triennale, articolati per piani annuali. Il Servizio è diretto: - a promuo |
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Art. 20 - (Ricerca e sperimentazione).Per l'attività di ricerca e sperimentazione l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) sottopone all'approvazione della Giunta Regionale organici programmi formulati secondo quanto previsto all'art. 19. L'attività di ricerca potrà essere svolta da Stazioni ed Istituti Sperimentali, da Istituti Universitari, nonché da altri Centri riconosciuti idonei dalla Giunta Regionale, anche in collaborazione con l'E.S.A.V. L'attività di s |
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Art. 21 - (Assistenza tecnica polivalente).La Regione promuove la professionalità degli operatori agricoli favorendo la costituzione di Gruppi di base formati da imprenditori e coimprenditori per lo svolgimento di attività promozionali, dimostrative e di assistenza tecnica. Nell'ambito degli indirizzi dati dalla Giunta Regionale, i Gruppi di base elaborano programmi triennali per l'assistenza tecnica polivalente, che verranno approvati dai Consigli di Comprensorio e dalle Comunità Montane, sentito il parere del Comitato Consultivo Comprensoriale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69. Per le attività relative all'attuazione di tali programmi, possono essere concessi contributi in favore di Gruppi composti da imprenditori e coimprenditori agricoli. I suddetti Gruppi dovranno possedere i seguenti requisiti: - essere composti da almeno 25 imprenditori e coimprenditori agricoli, 15 nelle zone classificate montane, in rappres |
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Art. 22 - (Assistenza tecnica specializzata)L'attività di assistenza specializzata viene svolta dall'ESAV in collaborazione con Istituti ed Enti riconosciuti dalla Giunta Regionale. Tale servizio verrà svolto a favore di: |
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Art. 23 [N=14] - ("Centro Scientifico Didattico per l'Assistenza tecnica in agricoltura" e Centri per l'assistenza tecnica).A parziale modifica ed integrazione dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, l'ESAV istituirà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria struttura amministrativa, il "Centro Scientifico Didattico per l'Assistenza tecnica in agricoltura", con il compito di: - proporre alla Giunta regionale la metodologia per la rilevazione contabile di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ; - coordinare l'attività dei Centri contabili costituiti a norma del 2° comma dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ; - curare e mantenere una biblioteca specializzata nel settore primario; - curare e mantenere un Centro di documentazione e di sussidi audiovisivi; - costituire una "banca" dei dati necessari ad una conoscenza generale ed a una analisi del settore primario; |
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Art. 24 - (Assistenza tecnica da parte di Cooperative e Associazioni dei produttori)Sulla base di programmi predisposti dall'ESAV, la Giunta regionale, è autorizzata a finanziare |
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Art. 25 - (Personale tecnico e dirigente per la Cooperazione e l'Associazionismo).Allo scopo di favorire l'avviamento di organici complessi associativi la Giunta regionale può concedere a Cooperative |
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Art. 26 - (Valorizzazione delle produzioni).Ai fini della valorizzazione delle produzioni la Giunta regionale può finanziare specifici programmi formulati |
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Titolo V - Infrastrutture e strutture interaziendali per il miglioramento delle condizioni di produzione e per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche |
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Sezione I |
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Art. 27 - (Interventi per l'irrigazione e la bonifica).Gli interventi nel settore della bonifica, da eseguirsi ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, riguardano: a) per le opere pubbliche: l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue, ivi comprese le opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvis |
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Art. 28 [N=22] - (Interventi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale).Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo, la Giunta regionale o i Comprensori e le Comunità Montane, nei casi previsti dal precedente art. 16, possono concedere: |
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Sezione II |
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Art. 29 [N=24] - (Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche).Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di organici complessi zootecnici, comprese le relative attrezzature e pertinenze, la Giunta regiona |
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Sezione III |
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Art. 30 [N=24] - (Provvidenze integrative del concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia Sezione orientamento).Al fine di consentire la partecipazione al concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia |
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Art. 31 [N=24] - (Mutui integrativi per impianti collettivi e per opere infrastrutturali).Alle Cooperative e loro consorzi, alle associazioni di produttori nonché all'ESAV, che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici realizzati con provvidenze pubbliche, contributive e/o creditizie, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui, contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni per la copertura delle eventuali maggiori spese non assistite dalle predette provvidenze, purché le opere siano state realizzate non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della richiesta dei benefici di cui al presente articolo. N25 |
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Titolo VI - Interventi settoriali |
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Sezione I |
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Art. 32 - (Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie).Allo scopo di consentire alle unità produttive il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie può essere concesso, ad aziende agricole singole od associate, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti ai termini dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su tali mutui - della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 65. |
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Sezione II |
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Art. 33 - (Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali)Per l'aumento e la migliore utilizzazione delle disponibilità foraggere sono previsti i seguenti incentivi: |
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Art. 34 - (Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico).Per favorire il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo ai bovini, la Giunta regionale può concedere alle Associazioni Provinciali Allevatori finanziamenti per le attività relative alla tenuta dei Libri Genealogici ed all'effettuazione dei controlli funzionali a decorrere dall'anno 1979. La Giunta regionale potrà inoltre concedere adeguate anticipazioni sui finanziamenti statali. L'entità dei finanziamenti sarà stabilita dalla Giunta |
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Art. 35 -(Provvidenze per lo sviluppo ed il sostegno della base riproduttiva animale)Per concorrere allo sviluppo ed al sostegno della base riproduttiva animale possono essere concessi: a) agli allevatori singoli od associati opera |
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Art. 36 - (Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico).Allo scopo di promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale, ad imprenditori agricoli singoli o associati, a stalle sociali e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti per i seguenti scopi: a) acquisto di be |
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Art. 37 - (Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli)Per le spese relative all'attuazione dei Regolamenti Comunitari concernenti la corresponsione di prem |
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Art. 38 - (Interventi per l'igiene ed il miglioramento qualitativo del latte).Alle cooperative, anche di servizio, ed ai loro consorzi, che provvedono al pagamento del latte secondo qualit&agra |
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Art. 39 - (Interventi particolari in zootecnia).In aggiunta alle provvidenze già previste dai precedenti articoli a favore della zootecnia, vengono disposti i seguenti interventi: a) ad allevatori singoli od associati possono essere concessi premi forfettari, dell'entità massima di L. 30.000 per ciascun vitello scolostrato, venduto e collocato presso centri cooperativi di svezzamento, la cui attività sia collegata con quella di ingrasso o allevamento. Detti premi saranno corrisposti agli aventi titolo tramite i centri di svezzamento, e l'entità degli interventi, la cui attuazione è limitata a tre anni, verrà progressivamente ridotta nell'ambito di tale periodo; b) al fine di favorire iniziative di carattere promozionale nel settore della p |
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Sezione III |
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Art. 40 - (Miglioramento della fertilità delle bovine)Per la lotta contro l'infertilità delle bovine la Regione si avvale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sulla base di una convenzione stipulata tra la Giunta regionale e l'Istituto stesso. A tal fine l'Istituto provvede ad organizzare un servizio permanente per la lotta contro l'infertilità delle bovine che attua per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori e con la collaborazione delle Associazioni di razza, sviluppando ogni azione nei territori e nelle zone di maggiore concentrazione di bovine da riproduzione e di maggiore incidenza della infertilità nonch& |
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Art. 41 -(Lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli)Per la prevenzione della mortalità neonatale dei vitelli, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie redigerà e manterrà aggiornata la mappa dei germi patogeni predominanti nei v |
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Art. 42 - (Lotta e profilassi delle mastiti bovine).Fin quando la Regione non avrà provveduto a costituire gli organi e gli uffici destinati a svolgere funzioni in materia veterinaria in dipendenza dell'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge regionale 28 |
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Sezione IV |
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Art. 43 - (Interventi per il miglioramento e la valorizzazione dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della vitivinicoltura).Per il miglioramento e la valorizzazione dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della vitivinicoltura sono previsti interventi cosi distinti per settori: A) ortoflorofrutticoltura e olivicoltura 1) per la costituzione di vivai e per la costruzione o l'ammodernamento di serre, possono essere concessi, con priorità alle iniziative realizzate da Cooperative e Associazioni dei produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; |
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Art. 44 - (Difesa attiva delle colture arboree di pregio)Ai fini di assicurare una idonea protezione delle colture arboree di pregio - con sistemi di allevamento razionali e produzioni qualificate - può essere conce |
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Art. 45 - (Istituzione e tenuta del catasto frutticolo e viticolo).L'ESAV entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce e cura la tenuta del cat |
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Sezione V |
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Art. 46 - (Interventi nelle aree di collina e montagna)Nelle aree montane e nelle aree svantaggiate di collina, al fine di costituire idonee unità agro-economiche, la Giunta Regionale, per il conseguimento della migliore produttività dei terreni coltivati ed il recupero e l'utilizzazione del |
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Art. 47 - (Sviluppo delle iniziative agrituristiche).(omissis). N51 |
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Art. 48 - (Valorizzazione dell'ambiente rurale)(omissis). N51 |
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Titolo VII - Interventi per favorire l'esercizio delle imprese agricole singole ed associate |
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Art. 49 - (Credito di conduzione).A favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati, di cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori può es |
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Art. 50 -(Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e la difesa della produzione).A favore di cooperative, anche di servizio, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli ed altri enti particolarmente qualificati che istituzionalmente attuino iniziative o esplichino attività, per la valorizzazione e la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un contributo negli interessi sui prestiti contratti per far fronte alle necessità di gestione, entro il limite del 10 per cento dell'importo di tali prestiti. In alternativa alle provvidenze di cui al precedente comma, può essere concesso ai medesimi organismi ed enti un contributo fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese complessive di gestione. |
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Art. 51 - (Prestiti agevolati per lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola).Per favorire lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola - ai fini del miglioramento e della difesa delle produzioni sia in termini quantitativi che qualitativi, per concorrere al contenimento o alla riduzione dei costi di produzione e per consentire più idonee condizioni per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - ad imprenditori agricoli singoli o associati, a cooperative agricole, a centri aventi per |
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Titolo VIII - Pesca, Acquacoltura e Itticoltura |
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Sezione I |
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Art. 52 - (Interventi nel settore della pesca).Allo scopo di promuovere lo sviluppo della pesca e di favorire la stabilizzazione di unità lavorative nel settore, può essere concesso a favore di Cooperative e loro Consorzi, di Enti, di associazioni di produttori e, in via subordinata, di privati esercenti la pesca e l'acquacoltura, un concorso sugli interessi relativi a: a) prestiti della durata massima di cinque anni, per sostituzione ed acquisto di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 15 cv. fiscali per i motori fuoribordo e a 50 cv. fiscali per i motori entrobordo; acquisto di reti ed attrezzature p |
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Art. 53 - (Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della itticoltura).Per il miglioramento, l'incremento ed il potenziamento delle produzioni ittiche nelle acque interne e vallive del Veneto, possono essere concessi ad Enti esercenti la pesca e l'acquacoltura, a cooperative di produttori e loro consorzi, ad associazioni di produttori ed in via subordinata a produttori singoli, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile per: a) la costruzione, l'amplia |
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Art. 54 - (Interventi per il potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti ittici).Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltur |
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Art. 55 - (Iniziative promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici)La Giunta Regionale può concorrere fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il finanziamento di programmi di attività promozionali e di valorizzazione dei prodotti attuati da coop |
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Sezione II |
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Art. 56 - (Istituzione del "Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura").L'ESAV istituirà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria struttura amministrativa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Consiglio regionale, un Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura. Il centro si articolerà nelle seguenti tre sezioni: |
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Titolo VIII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 57 - (Istituzione del nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare).È istituito nell'ambito della struttura del Dipartimento per l'Agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare. I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti: a) applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea e delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati agricoli; |
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Art. 58 - (Riordino istituzionale dei Consorzi di Bonifica)Allo scopo di coordinare le attività pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e della terra nell'ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria dell'organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento dell'ordinamento produttivo e dell'impresa agricola |
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Art. 59 - (Ordinamento dei compiti gestionali dei Consorzi di Bonifica).(omissis). N68 |
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Art. 60 - (Calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale).Le funzioni amministrative trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta regionale. Le deliberazioni con le quali viene delimitato il territorio danneggiato e viene specificato il tipo di provvidenza da applicare devono essere adottate dalla Giunta regionale di norma entro 30 giorni dal verificarsi dell' |
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Art. 61 - (Comitati per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura).1. È istituito, in ogni provincia della regione, un Comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, con le medesime funzioni già svolte dai Comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni. Il Comitato provinciale, che ha sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, è composto da: a) il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura o un suo delegato, che lo presiede; b) l'Intendente di Finanza o un suo delegato; c) un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, designato dall'Intendente di Finanza; d) un uffic |
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Art. 62 - (Compenso alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli utenti di motori agricoli).La Giunta regionale, al fine di potersi avvalere della collaborazione delle organizzazioni professionali degli imprenditori agric |
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Art. 63 - (Agevolazioni tributarie)Per gli interventi di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dalla |
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Art. 64 - (Fondo interbancario di garanzia)I prestiti ed i mutui agrari di cui alla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di gar |
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Art. 65 - (Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio).Il concorso regionale per i prestiti ed i mutui di cui agli articoli della presente legge è ragguagliato: - per gli interessi semplici, alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari; - per l'ammortam |
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Art. 66 - (Gestione delle spese per gli interventi)La gestione delle spese per gli interventi di cui alla presente legge viene effettuata in conformità di quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il concorso regi |
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Art. 67 - (Modificazioni del progetto agricolo alimentare)La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenterà al Consiglio regionale una |
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Art. 68 - (Disposizioni transitorie per l'applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia)Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere dal 150 giorno successivo a quello della sua |
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Art. 69 - (Attività surrogatoria della Giunta regionale)Fino a quando non siano funzionanti i Consigli di Comprensorio, le competenze ad essi attribuite dall |
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Titolo IX - Autorizzazioni di spesa |
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Art. 70 - (Autorizzazioni di spesa)Per gli interventi recati dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa complessive per il triennio 1980-1982: - Art. 20 L. 2.400 milioni, di cui L. 400 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 21 L. 3.000 milioni, di cui L. 1.000 per l'esercizio 1980; - Art. 22 III comma L. 3.500 milioni, di cui L. 1.500 per l'esercizio 1980; - Art. 22 VI comma L. 750 milioni, di cui L. 250 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 23 L. 3.000 milioni, di cui L. 1.500 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 24 L. 900 milioni, di cui L. 400 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 25 L. 600 milioni, di cui L. 400 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 27 L.61.000 milioni, di cui L.20.300 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 28 L. 5.500 milioni, di cui L. 1.500 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 32 V comma L. 4.000 milioni per contributi in unica soluzione, di cui L. 1.000 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 33 L. 1.300 milioni, di cui L. 500 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 34 IV e V comma e art. 35 L. 5.350 milioni di cui L. 1.400 milioni per l'esercizio 1980; - Art. 36, lett. a) L. 1.272 milioni quale limite di impegno su prestiti quinq |
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Art. 71 - (Copertura finanziaria)Alla copertura degli oneri previsti dal I comma del precedente articolo si provvede: a) per l'esercizio 1980 (onere complessivo di L. 47.922 milioni): - in quanto a L. 16.754 milioni mediante riduzione del capitolo 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partite: "Progetto agricolo alimentare" limitatamente a L. 8.664 milioni "Opere di irrigazione", "Potenziamento sistema produttivo agricolo" e "Interventi straordinari per opere di bonifica") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980; |
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Art. 72 - (Variazioni di bilancio)Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni: |
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Art. 73La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. |
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19/11/2024
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