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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 21/12/2020, n. 12
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L. R. Valle D'Aosta 21/12/2020, n. 12
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/12/2021, n. 35
- L.R. 05/08/2021, n. 23
- L.R. 16/06/2021, n. 15
- L.R. 27/04/2021, n. 8
- L.R. 09/04/2021, n. 6
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CAPO I - Disposizioni in materia di entrate e di tributi regionali |
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Art. 1 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 |
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Art. 2 - Omissis
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CAPO II - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 3 - Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale1. Per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. 2. Per l'anno 2021, gli enti locali sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2020 e individuate nel programma di cui all'articolo 2 del Reg. reg. 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del Reg. reg. 11 dicembre 1996, n. 6). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). 3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 2 il conferimento degli incarichi di segretario di ente locale, nonché il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, di personale addetto alla polizia locale, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo. È parimenti escluso dal predetto ambito di applicazione il reclutamento da parte delle Unités des Communes valdôtaines |
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Art. 4 - Disposizioni in materia di personale regionale1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.927 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici: a) Giunta regionale: 2.050 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente; b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente; c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità |
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Art. 5 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio stampa, limitatamente all'Amministrazione regionale, i contratti di lavoro di cui all'articolo 15, comma 2, della L.R. 22/2010, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 30 giugno 2021, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti rapporti, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative. 2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), le parole: "30 novembre 2020" e: "31 dicembre 2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2020" e: "30 |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Disposizioni in materia di accesso alla qualifica unica dirigenziale e di lavoro agile. Modificazioni alla L.R. 22/20101. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 22/2010, le parole: "maturata nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso," sono soppresse. 2. L'articolo 73-decies della L.R. 22/2010 è sostituito dal seguente: "Art. 73-decies - (Piano organizzativo del lavoro agil |
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Art. 8 - Disposizioni in materia di cantieri forestali e di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 211. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è sostituita dal |
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Art. 9 - Omissis
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CAPO III - Finanza locale |
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Art. 10 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 198.762.330,33 per l'anno 2021, di cui euro 1.696.365,94 già impegnati e differiti per esigibilità nella medesima annualità. 2. Per l'anno 2021, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla L.R. 48/1995. 3. Per l'anno 2021, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente: a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 48/1995, euro 91.524.844 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.); b) interventi per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della L.R. 48/1995, euro 550.622, già impegnati e differiti per esigibilità nell'anno 2021, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della L.R. 48/1995 (Programma 9.04 - Servizio idrico integrato - Parz.); c |
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Art. 11 - Solidarietà alimentare. Modificazione alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 51. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regiona |
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CAPO IV - Interventi in materia di sanità |
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Art. 12 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2021/2023, in euro 263.521.383,69 per l'anno 2021, in euro 263.992.733,69 per l'anno 2022 e in euro 263.982.733,69 per l'anno 2023 ed è così ripartita: a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA); b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). 2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 261.633.883,69 per l'anno 2021, in euro 262.073.233,69 per l'anno 2022 e in euro 262.063.233,69 per l'anno 2023 (Programma 1 |
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Art. 13 - Art. 14. - Omissis
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CAPO V - Interventi in materia di sviluppo economico |
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Art. 15 - Interventi in materia di politiche del lavoro1. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL), sono poste in essere, nell'anno 2021, i seguenti interventi: a) finanziamento di lavori di utilità sociale, di cui al paragrafo 5.1.8 del PPL; b) erogazione di borse lavoro, di cui al par |
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Art. 16 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. 2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2020)3753 dell'8 giugno 2020, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari). 3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2023, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 19.293.517,23, di cui euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, ed euro 9.640.874,23, quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2021/2023, in complessivi euro 1.910.111,80, di cui euro 1.495.378,01 già autorizzati per il periodo 2014/2020 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa: a) anno 2021 euro 1.624.065,32; b) anno 2022 euro 224.626,78; c) anno 2023 euro 61.419,70. La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2021/2023, in complessivi euro 4.550.874,23 ed è annualmente così suddivisa: a) anno 2021 euro 1.929.624,23; b) anno 2022 euro 1.980.000,00; c) anno 2023 euro 641.250,00. 4. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi da definire nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018)372 final del 29 maggio 2018] relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018)375 final del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e |
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Art. 17 - Programma di sviluppo rurale 2014/20201. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con Delib.C.R. n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamen |
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CAPO VI - Altre disposizioni. modificazioni di leggi regionali |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazione alla L.R. 6/20141. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 dell |
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Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
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Allegato 1 - Allegato 2 - Omissis
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