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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 21/05/2007, n. 8
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L. R. Valle D'Aosta 21/05/2007, n. 8
- L.R. 24/06/2024, n. 9
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TITOLO I - Disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 79/409/CEE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità ed oggetto1. Il presente titolo, in attuazione degli articoli 117, comma quinto, della Costituzione, e 2, comma primo, lettere d), g), l) e q), della |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente titolo, si intendono per: a) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, è indigena del territorio regionale o di una sua parte; b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversità, nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi; c) carta della natura regionale: la cartografia della naturalità presente a livello regionale, elaborata in conformità alla carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta PTP); d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente; e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta dalla selezione naturale; f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate negli allegati D ed E del D.P.R. n. 357/1997 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione; g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche interamente naturali o seminaturali; |
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Art. 3 - Compiti della Regione1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al presente titolo, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette e di gestione della flora e della fauna: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, le popolazioni di flora e fauna selvatiche e le forme naturali del territorio quali beni da mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente; b) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica del patrimonio natu |
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Art. 4 - Misure di tutela e di conservazione1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, adotta ed assicura per le ZSC e le ZPS ricadenti nel territorio r |
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Art. 5 - Gestione dei siti della rete Natura 20001. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR ricadenti all'interno di aree protette è affidata agli enti gestori. 2. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR non |
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Art. 6 - Piano di gestione1. Il piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, definisce le strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, comprendenti: a) le misure regolamentari, inclusi i divieti e le prescrizioni relativi alle attività presenti all'interno del sito, specificandone i contenuti e i soggetti coinvolti; |
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Capo II - Valutazione di incidenza |
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Art. 7 - Valutazione di incidenza1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai piani, agli interventi e ai progetti di rilevanza regionale, interregionale e comunale alla valutazione provvede la struttura competente, in conformità a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE e 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del D. |
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Art. 7-bis - Rete ecologica regionale1. La rete ecologica regionale, istituita ai sensi de |
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Capo II - Valutazione di incidenza |
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Art. 9 - Potere sostitutivo1. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC, delle ZPS e dei SIR nell'esercizio delle loro funzioni, la Giunta regionale, previa |
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Capo III - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 10 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi i divieti, i vin |
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Art. 11 - Vigilanza e controllo1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli |
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Art. 12 - Tutela delle specie faunistiche e vegetali. Disposizioni transitorie1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di tutela delle specie in conformità alla normativa comunitaria, |
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Art. 13 - Disposizioni finanziarie1. L'onere derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2007. 2. L'onere di cui al com |
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TITOLO II - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento agli obblighi comunitari |
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Art. 15 - Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38, in adeguamento agli articoli 43 e 48 del Trattato CE1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge reg |
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Art. 16 - Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2, in adeguamento all'articolo 43 del Trattato CE1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in adeguamento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria vigent |
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Allegato A - Habitat naturali di interesse regionale(articolo 2, comma 1, lettera j)
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