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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 16/11/2018, n. 9
L. R. Umbria 16/11/2018, n. 9
L. R. Umbria 16/11/2018, n. 9
L. R. Umbria 16/11/2018, n. 9
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Art. 1 - Modificazioni ed integrazione all'articolo 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente: "1. Il Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con le modalità previste dall'articolo 2 del decre |
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Art. 2 - Modificazione all'articolo 28 della L.R. 11/20151. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 3 - Modificazione all'articolo 29 della L.R. 11/20151. Al comma 2 dell'articol |
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Art. 4 - Modificazioni all'articolo 30 della L.R. 11/20151. Al comma 2 dell'articolo 30 della L.R. 11/2015, le parol |
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Art. 5 - Modificazioni all'articolo 31 della L.R. 11/20151. Il comma 1 dell'articolo 31 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 - Modificazioni ed integrazioni all'articolo 36 della L.R. 11/20151. Al comma 1 dell'articolo 36 della L.R. 11/2015, le parole: "dagli articoli 3 e 3-bis del D.Lgs. 502/1992." sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 3, comma 7 e 3-bis, comma 9 del D.Lgs. 502/1992.". |
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Art. 7 - Integrazione alla L.R. 11/20151. Dopo l'articolo 36 della L.R. 11/2015 è aggiunto il seguente: "Art. 36-bis (Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Diretto |
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Art. 8 - Modificazione all'articolo 46 della L.R. 11/20151. Il comma 1 dell'articol |
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Art. 9 - Integrazioni al Capo I del Titolo VIII della Parte I della L.R. 11/20151. Dopo l'articolo 58 della L.R. 11/2015 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 58-bis (Crediti formativi) |
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Art. 10 - Ulteriori integrazioni al Titolo VIII della Parte I della L.R. 11/20151. Dopo l'articolo 58-ter della L.R. 11/2015 sono aggiunti i seguenti Capi: "CAPO I-BIS ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO" e "CAPO I-TER FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO". 2. Nel Capo I-bis di cui al comma 1 è inserito il seguente articolo 58-quater: "Art. 58-quater (Istituzione della figura professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico) |
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Art. 11 - Modificazione all'articolo 103 della L.R. 11/20151. L'articolo 103 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 103 (Comitato Etico regionale dell'Umbria) 1. Il Comitato Etico regionale dell'Umbria (CER Umbria) garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela. |
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Art. 12 - Modificazione all'articolo 104 della L.R. 11/20151. Al comma 6 dell'art |
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Art. 14 - Modificazione all'articolo 184 della L.R. 11/20151. L'articolo 184 del Capo II del Titolo XVI della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 184 (Principi, oggetto, finalità) 1. La Regione, nel rispetto della dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, disciplina i servizi e le funzioni funerarie, cimi |
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Art. 15 - Ulteriori integrazioni alla L.R. 11/20151. Dopo l'articolo 184 della L.R. 11/2015 sono aggiunti i seguenti: "Art. 184-bis (Funzioni dei comuni) 1. Al fine di assicurare la sepoltura o la cremazione dei cadaveri, i comuni singoli o associati, di seguito denominati comuni, provvedono alla realizzazione dei cimiteri e degli impianti crematori. I comuni inoltre svolgono tutte le funzioni previste dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, adottano il regolamento per la polizia mortuaria e per i servizi e le funzioni funerarie e cimiteriali in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia. 2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 prevede, in particolare: a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri e degli impianti crematori, nonché le modalità di utilizzo dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria; b) le condizioni e le modalità di trasferimento e di trasporto delle salme e dei cadaveri; c) le prescrizioni e le modalità attuative relative alla cremazione, all'affidamento delle urne cinerarie e alla dispersione delle ceneri. |
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Art. 16 - Modificazione all'articolo 185 della L.R. 11/20151. L'articolo 185 del Capo II del Titolo XVI della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 185 (Periodo di osservazione e trasferimento della salma e del cadavere) 1. Nel periodo di osservazione, di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), la salma deve essere mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza. Durante tale periodo la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazio |
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Art. 17 - Ulteriori integrazioni alla L.R. 11/20151. Dopo l'articolo 185 della L.R. 11/2015 sono aggiunti i seguenti: "Art. 185-bis (Strutture obitoriali) 1. Sono strutture obitoriali: a) i locali all'interno della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata, nonché della struttura sanitaria o socio-sanitaria, che, salvo quanto previsto dall'articolo 185, commi 2, lettera b), e 3, ricevono le persone decedute all'interno delle strutture medesime; b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico ovvero, se richiesto dagli aventi titolo, decedute in abitazioni. 2. Presso le strutture obitoriali di cui al comma 1 è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) il mantenimento in osservazione della sa |
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Art. 18 - Modificazione all'articolo 186 della L.R. 11/20151. L'articolo 186 del Capo II del Titolo XVI della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 186 (Cimiteri) 1. Ogni Comune, ai sensi dell'articolo 337 del r.d. 1265/1934, deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dai comuni. 2. I comuni, nella pianificazione dei cimiteri, tengono conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni, e a due turni di rotazione per le tumulazioni. Inoltre, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, pr |
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Art. 19 - Ulteriori integrazioni alla L.R. 11/20151. Dopo l'articolo 186 della L.R. 11/2015 sono aggiunti i seguenti: "Art. 186-bis (Diritto di sepoltura) 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti: a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-sanitarie situate fuori del Comune; d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi, nonché i feti e le parti anatomiche riconoscibili. 2. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto, fatto salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con il parto. Art. 186-ter (Loculi aerati) 1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati, i comuni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera j), possono prevedere, all'interno dei piani regolatori cimiteriali, la realizzazione di loculi aerati, a condizione che la loro costruzione sia eseguita in maniera da non rappresentare un rischio per la salute pubblica. 2. La realizzazione di loculi aerati, singoli o a batteria, è ammessa, sia per manufatti di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione di quelli esistenti, adottando soluzioni tecniche e costruttive conformi alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. La conformità dei progetti di costruzione dei loculi aerati ai requisiti indicati dalle disposizioni vigenti e alle relative norme igienico-sanitarie, deve essere specificamente certificata dal progettista. 3. In caso di tumulazione aerata, vista la diminuzione del tempo di scheletrizzazione del cadavere, la estumulazione ordinaria può essere effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. I comuni possono conseguentemente prevedere la riduzione del relativo periodo di concessione fino ad un minimo di dieci anni, rinnovabili su richiesta degli aventi titolo. Art. 186-quater (Impianti crematori) 1. La titolarità ad impiantare i crematori è in capo esclusivamente ai comuni. Gli impianti crematori, al fine di assicurare prestazioni di qualità, sono costruiti e gestiti nel rispetto dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera d), nonché secondo criteri di sicurezza, efficienza, efficacia, continuità del servizio, uguaglianza e imparzialità del trattamento, accessibilità, ecosostenibilità e tracciabilità delle diverse fasi della cremazione. 2. Gli impianti crematori operano altresì nel rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia della salute, |
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Art. 20 - Modificazione all'articolo 215 della L.R. 11/20151. Al comma 3 dell'ar |
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Art. 23 - Modificazioni all'articolo 219-bis della L.R. 11/20151. Al comma 3 dell'articolo 219-bis della L.R. 11/2015 le parole: "iscritta nell'ele |
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Art. 25 - Modificazione ed integrazione all'articolo 219-quater bis della L.R. 11/20151. Nella rubrica dell'articolo 219-quater bis della L.R. 11/2015 dopo le parole: "di volontaria |
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Art. 27 - Modificazione all'articolo 225 della L.R. 11/20151. Al comma 3 dell'ar |
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Art. 28 - Integrazioni all'articolo 244 della L.R. 11/20151. Dopo il comma 1 dell'articolo 244 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 29 - Modificazioni all'articolo 245 della L.R. 11/20151. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 245 della L.R. 11/2015 le parole: "euro 3.099,00" sono sostitui |
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Art. 30 - Modificazione all'articolo 255 della L.R. 11/20151. Al comma 1 dell'articolo 255 del |
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Art. 31 - Modificazione all'articolo 256 della L.R. 11/20151. All'articolo 256 c |
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Art. 32 - Modificazione all'articolo 260 della L.R. 11/20151. L'articolo 260 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente: |
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Art. 34 - Integrazioni all'articolo 299 della L.R. 11/20151. All'articolo 299 della L.R. 11/2015 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 35 - Integrazione all'articolo 302 della L.R. 11/20151. All'articolo 302 d |
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Art. 37 - Modificazione all'articolo 334 della L.R. 11/20151. Al comma 1 dell'articolo 334 la parola: "favorisce" è sostituita dalla seguente: "disciplina". |
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Art. 38 - Modificazioni all'articolo 362 della L.R. 11/20151. Il comma 1 dell'ar |
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Art. 39 - Modificazione all'articolo 365 della L.R. 11/20151. Al comma 4 dell'ar |
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Art. 40 - Integrazione all'articolo 408 della L.R. 11/20151. All'articolo 408 della L |
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Art. 42 - Norme finali e transitorie1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento e la deliberazione di cui all'articolo 186-octies, commi 1 e 3 della L.R. 11/2015, come aggiunto dall'articolo 19, comma 1 della presente legge. |
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Art. 43 - Norma di abrogazione1. L'articolo 27 della L.R. 11/2015 è abrogato. |
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11/12/2024
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