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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 30/12/2008, n. 73
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- L.R. 07/02/2017, n. 2
- L.R. 27/03/2015, n. 37
- L.R. 21/03/2011, n. 10
- L.R. 29/12/2010, n. 65
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Art. 1 ‐ Finalità e oggetto della legge1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n |
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Art. 2 ‐ Definizioni1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono: a) per attività professionale, un’attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intelle |
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Art. 3 - Commissione regionale dei soggetti professionali1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni, è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata “Commissione”. 2. La Commissione è organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo: a) agli atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali; b) alla semplificazion |
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Art. 5 ‐ Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla l. 4/2013, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. N25 |
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Art. 6 ‐ Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale1. La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressio |
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Art. 7 ‐ Promozione delle attività professionali1. La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche nazionali ed europee. N12 2. La Regione mira a semplificare l’accesso dei c |
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Art. 8 ‐ Soggetto consortile multidisciplinare1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali. 2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, |
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Art. 8-bis - Osservatorio delle professioni intellettuali1. È istituito, presso l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l’Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, di seguito denominato “Osservatorio”. 2. L’Osservatorio effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca delle dinamiche del mercato delle |
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Art. 9 ‐ Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado. 2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per: a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionist |
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Art. 10 ‐ Norma finanziaria1. Ai fini del finanziamento della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000,00 di cui euro 400.000,00 per il finanziamento del soggetto consortile multidisciplinare previsto all’articolo 8 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 513 “Interventi per lo sviluppo |
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Art. 11 ‐ Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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